Associazione Micologica Valdostana
Statuto
Allegato al Verbale dell’Assemblea Straordinaria del 28/04/2012
TITOLO 1°
COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE MICOLOGICA VALDOSTANA
ARTICOLO 1
Costituzione, denominazione e sede
È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, l’associazione di promozione sociale denominata Associazione Micologica Valdostana. Essa è disciplinata dal presente statuto e dal D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e s.m.i. Essa assumerà la forma giuridica di Ente del Terzo settore e la denominazione sociale potrà essere automaticamente integrata dall’acronimo ETS solo successivamente e per effetto dell’iscrizione nel RUNTS – Registro unico nazionale del Terzo settore, senza necessità di alcuna modifica al presente statuto.
L’associazione di promozione sociale ha la sede legale nel comune di Aosta e opera prevalentemente nella Regione autonoma Valle d’Aosta. L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere decisa dall’Assemblea Ordinaria.
ARTICOLO 2
Le Finalità
L’Associazione persegue, escludendo ogni fine di lucro, i seguenti fini:
a) promuovere una cultura ecologica, intesa sia come conoscenza delle problematiche relative alla tutela ed al miglioramento degli ecosistemi naturali, sia come promozione dei comportamenti relativi;
b) promuovere lo studio dei funghi e dei problemi connessi alla micologia, con tutte le iniziative atte a raggiungere lo scopo;
c) promuovere sul piano locale e regionale la razionalizzazione e l’ammodernamento della normativa relativa alla raccolta ed allo studio dei funghi, con particolare riferimento alla tutela dell’ambiente ed alla ricerca scientifica;
d) raccogliere materiali didattico, bibliografico e scientifico relativo alla micologia e scienze affini per metterlo a disposizione dei soci;
e) collaborare e promuovere iniziative comuni con Enti, Istituzioni ed Associazioni che perseguono finalità analoghe in ambito regionale;
f) promuovere, con ogni opportuna iniziativa, una conoscenza ecologica e micologica presso i giovani delle scuole;
g) promuove iniziative di collaborazione, studio convegni in materia di Botanica ed entomologia con particolare riferimento alla materia fungina,studio dei rapporti di interconnessione di vita tra specie diverse biodiversità e delle connessioni esistenti tra i vari regni conosciuti;
h) promuovere attività ludico-educativa, di studio e/o conoscitiva in materia di ambiente e funghi con persone non altrimenti abili o con difficoltà di apprendimento.
Le azioni
Le finalità di cui al titolo precedente vengono perseguite per mezzo delle seguenti azioni:
TITOLO 2°
I SOCI
ARTICOLO 3
Ammissione ed esclusione
L’iscrizione alla associazione è aperta a tutti coloro che si riconoscono nello statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
L’ammissione all’AMV avviene a seguito di compilazione di apposito modulo.
La qualifica di socio si perde:
Criteri di esclusione
Provvedimenti disciplinari a carico dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo e con voto di 2/3 di maggioranza possono essere presi i seguenti provvedimenti:
I provvedimenti di cui sopra dovranno essere motivati e potranno essere assunti solo dopo aver consentito al socio di formulare personalmente per iscritto le proprie controdeduzioni, entro un termine prefissato dal consiglio direttivo.
Dopo ciò le decisioni del Consiglio Direttivo sono esecutive ed appellabili solo all’Assemblea generale.
ARTICOLO 4
Diritti e doveri dei soci
Il socio ha diritto:
Il socio ha il dovere:
Il socio all’atto dell’iscrizione esenta l’Associazione ed i suoi dirigenti da qualsiasi responsabilità per infortuni o per danni a persone o cose che dovessero manifestarsi prima durante e dopo ogni attività o manifestazione sociale.
L’attività degli associati è svolta a titolo gratuito. In caso di particolare necessità, l’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall’assemblea dei soci.
ARTICOLO 5
Le categorie dei soci
I soci possono essere:
I soci onorari non pagano la quota annuale di iscrizione e non hanno diritto di voto attivo e passivo. Possono partecipare alle attività
associative.
TITOLO 3
GLI ORGANI SOCIALI
ARTICOLO 6
Gli Organi Sociali dell’Associazione
Sono organi sociali dell’Associazione:
Tutte le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute.
ARTICOLO 7
Assemblea dei soci
Organo sovrano dell’Associazione è l’Assemblea dei soci composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.
Essa può essere ordinaria o straordinaria ed è costituita in prima convocazione con un numero di soci pari alla metà più uno presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione con qualunque numero di soci presenti in proprio o per delega. Non è ammessa più di due deleghe per ciascun socio.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata Presidente con avviso scritto contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo dell’Assemblea, da diramarsi 15 giorni prima della data fissata.
L’Assemblea può pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell’art. 20 del codice civile.
L’Assemblea ordinaria:
L’Assemblea straordinaria viene convocata, su richiesta motivata ogni qualvolta se ne presenta comprovata necessità dal Presidente, o da almeno un terzo dei soci iscritti all’associazione per:
Le deliberazioni sono votate a maggioranza dei presenti ferme le limitazioni previste per la modificazione dello statuto e per lo scioglimento dell’Associazione.
Per le modifiche dello statuto è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei votanti.
Per lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione è necessaria la maggioranza prevista dall’art. 14.
ARTICOLO 8
Il Presidente
Il presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione e compie tutti gli atti che la interessano.
Inoltre il Presidente:
In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni sono svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano dell’associazione in assenza del vicepresidente.
ARTICOLO 9
Il Consiglio Direttivo
L’Associazione è retta da un consiglio direttivo composto da 5 membri eletti dall’Assemblea.
Il consiglio direttivo è eletto dalla assemblea ordinaria e resta in carica 3 anni:
Viene convocato con una comunicazione scritta dal Presidente almeno 8 giorni prima, contenente l’ordine del giorno.
E’ regolarmente costituito con la presenza di 3 consiglieri di cui uno sia il Presidente o in sua assenza il vice presidente o il consigliere più anziano.
In particolare il Consiglio Direttivo: nomina nel suo seno il Presidente, il vicepresidente, il segretario, il bibliotecario. Quest’ultimo regola l’uso della biblioteca e delle attrezzature tecniche.
Il Consiglio Direttivo:
In caso di dimissione o decadenza di un componente il Consiglio Direttivo, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti che durerà in carica fino al termine del mandato del Consigliere da lui sostituito. In caso di dimissione della maggioranza del Consiglio Direttivo questo decade e l’Assemblea provvede al rinnovo delle cariche.
ARTICOLO 10
Il Segretario
Il Segretario assolve le seguenti funzioni:
TITOLO 4
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 11
Anno Sociale
L’Anno sociale e l’esercizio finanziario dell’Associazione vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
Il bilancio è approvato dall’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
ARTICOLO 12
Gratuità delle cariche
Tutte le cariche e gli incarichi associativi previsti dall’art. 10 sono gratuiti.
E’ ammesso il rimborso delle spese preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo, nell’ambito delle proprie competenze, per necessità di rappresentanza.
ARTICOLO 13
Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni acquistati o comunque venuti in possesso dell’Associazione come da inventario, e da eventuali avanzi di bilancio compresi quelli accantonati per fondo riserva.
Il Patrimonio iniziale dell’Associazione è formato dalle quote sociali versate dai Soci Fondatori.
L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
L’Associazione ha il divieto di distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ARTICOLO 14
Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato solo da una Assemblea straordinaria dei soci, appositamente convocata e con voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.
Il patrimonio sociale sarà destinato, in tal caso, dalla stessa Assemblea che decide lo scioglimento ad enti operanti in identico o analogo settore che perseguono scopi compatibili con quelli dell’Associazione Micologica Valdostana.
ARTICOLO 15
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge n. 383/2000, alla legislazione regionale in materia di associazionismo di promozione sociale e successive variazioni.